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Ordinanza — n. 24798/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24798/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24798/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSIA FRANCO nato a AVEZZANO il 28/11/1970 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con l'unico motivo, Persia lamenta che le accertate violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno siano state qualificate ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anziché del precedente primo comma, quantunque gli illeciti non si siano concretizzati in trasgressioni all'obbligo di soggiorno; che la doglianza è manifestamente infondata, posto che, come risulta chiaramente dal testo delle disposizioni evocate, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè, Rv. 262895 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24798/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anziché del precedente primo comma, quantunque gli illeciti non si siano concretizzati in trasgressioni all'obbligo di soggiorno; che la doglianza è manifestamente infondata, posto che, come risulta chiaramente dal testo delle disposizioni evocate, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè, Rv. 262895 - 01;

Parole chiave

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violazione procedurale documenti mancanti indigenza processuale non provata inadempienza amministrativa grave deficienza del procedimento all'estero procedimento in contumacia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSIA FRANCO nato a AVEZZANO il 28/11/1970 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con l'unico motivo, Persia lamenta che le accertate violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno siano state qualificate ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anziché del precedente primo comma, quantunque gli illeciti non si siano concretizzati in trasgressioni all'obbligo di soggiorno; che la doglianza è manifestamente infondata, posto che, come risulta chiaramente dal testo delle disposizioni evocate, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè, Rv. 262895 - 01;

Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477 - 01) la più grave fattispecie incriminatrice prevista dal secondo comma dell'art. 75 attiene a tutte le ipotesi di trasgressione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, anche laddove non consistenti in violazioni di tale ultimo obbligo o divieto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis