Ordinanza — n. 24796/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASON ALESSIO nato a VARESE il 07/09/1972 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente, nell'impugnare la decisione resa in sede di rinvio, ripropone una doglianza, relativa alla misura delle pene irrogate a titolo di aumento per la continuazione, che, già sottoposta alla Corte di cassazione con il ricorso presentato avverso l'originaria sentenza di appello, è stata dichiarata inammissibile (cfr. pagg. 33-34 della sentenza n. 22786 del 26/04/2021), e che attiene, dunque, a questione sulla quale si è ormai formato il giudicato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24796/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 33-34 della sentenza n. 22786 del 26/04/2021), e che attiene, dunque, a questione sulla quale si è ormai formato il giudicato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASON ALESSIO nato a VARESE il 07/09/1972 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente, nell'impugnare la decisione resa in sede di rinvio, ripropone una doglianza, relativa alla misura delle pene irrogate a titolo di aumento per la continuazione, che, già sottoposta alla Corte di cassazione con il ricorso presentato avverso l'originaria sentenza di appello, è stata dichiarata inammissibile (cfr. pagg. 33-34 della sentenza n. 22786 del 26/04/2021), e che attiene, dunque, a questione sulla quale si è ormai formato il giudicato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/