Cassation court dismisses appeal regarding exclusion of punishability for minor offense due to lack of specific reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of the exclusion of punishability for a minor offense. The appellant argued that prior convictions do not automatically preclude this benefit, but the court found his arguments too generic and failed to address the specific circumstances of the crime. Consequently, the court ruled that the lower court's implicit rejection of the 'minority' qualification satisfied the required motivation under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge must explicitly evaluate the specific features of the case to grant exclusion of punishability, or implicitly reject it by characterizing the conduct in a way that excludes its minor nature.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCOLI MAURIZIO nato a MILANO il 16/10/1984 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello ha indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che ha rinvenuto nelle modalità di commissione del fatto illecito, consistente nel porto di un coltello a serramanico con lama tagliente in un luogo in cui, a detta dello stesso imputato, egli si era portato per procurarsi sostanza stupefacente, ciò che, vagliato unitamente alla sua accertata propensione a rendersi autore di reati, anche con l'uso di violenza, allo scopo di procacciarsi i mezzi di sostentamento, preclude la qualificazione del fatto come di particolare tenuità; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio e non si emancipano da un approccio di irrimediabile genericità laddove, in specie, egli ricorda che le precedenti condanne non impediscono, da sole, l'applicazione dell'istituto; che il ricorrente formula, dunque, obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.
— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa 2 t,/ di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle