Italian Court dismisses appeal for generic procedural complaints regarding sentencing and lack of acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Dennis La Mattina, challenged a lower court's conviction for carrying a double-bladed knife in a public place, arguing for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and questioning the specific sentence. The court rejected these arguments as absolutely generic and unsubstantiated, noting that the first-instance judges had already thoroughly addressed the lack of justification, the high offensiveness of the act, and the denial of general mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on generic and unsubstantiated complaints regarding the omission of acquittal or the specific determination of the sanction is inadmissible when the lower court has adequately illustrated the reasons for its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MATTINA DENNIS nato a PALERMO il 17/10/1998 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Dennis La Mattina in ordine al porto in luogo pubblico di coltello a doppia lama, avuto riguardo, tra l'altro: all'assenza di plausibile giustificazione della condotta in contestazione; alla non minimale offensività del fatto, commesso per motivi mai accertati ed accompagnato da un contegno tale da indurre il sospetto che l'imputato intendesse servirsi di quell'oggetto a scopo lesivo o minatorio; al diniego delle circostanze attenuanti generiche; alla concreta commisurazione della pena; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i