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Ordinanza — n. 24791/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging the existence of crime elements rather than sentencing legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24791/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the existence of the crime's constitutive elements rather than the legality of the sentence. The defendant argued that a web-purchased teaser was not a prohibited object, but the court noted that appeals against sentencing must strictly address the defendant's intent, the agreement's content, or the legal qualification of the facts. Consequently, the court ruled that vitiating the existence of the crime is excluded by law, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing under Art. 444 et seq. are limited to intent, agreement content, legal qualification, and penalty legality, excluding challenges to the existence of crime elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing appeal crime elements legal qualification Cassation procedure mancata attuazione degli accordi illeciti pena convenzionale porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 444 et seq. cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Massimo Ungaro, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce l'insussistenza dell'addebito, vertente sul porto di un oggetto (un teaser) liberamente acquistabile sul web; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
pen., a Klodjan Llanas la pena di 600 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLANA.1 KLODIAN nato a VLORE( ALBANIA) il 12/08/1984 avverso la sentenza del 15/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI(plato avviso alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 15 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Klodjan Llanas la pena di 600 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Massimo Ungaro, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce l'insussistenza dell'addebito, vertente sul porto di un oggetto (un teaser) liberamente acquistabile sul web; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così