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Ordinanza — n. 24790/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defense did not request leniency at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24790/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to request the exclusion of punishability for minor offenses during the first instance proceedings. The lower court's judgment omitted this statutory ground, and the appellant attempted to raise it for the first time on appeal. The court ruled that such a cause of exclusion cannot be declared ex officio without specific defense arguments, rendering the late submission procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; The cause of exclusion of punishability for minor offenses cannot be declared ex officio by the judge in the absence of specific defense arguments, requiring the defendant's participation for the judgment to be valid.

Parole chiave

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exclusion of punishability minor offenses ex officio declaration procedural inadmissibility defense arguments Cassation appeal first instance omission esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLETIANI IAMZE nato il 06/07/1973 avverso la sentenza del 19/05/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la doglianza vedente sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'ad. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è, in questa sede, inammissibile; che, in fatto, deve, invero, osservarsi che la difesa dell'imputato non chiese, nelle conclusioni rassegnate innanzi al Giudice di pace, l'applicazione di tale istituto; che, in diritto, occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458 - 01), che la predetta causa di esclusione della punibilità «non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del "decisum" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa», sicché essa «non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità»; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso