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Ordinanza — n. 24774/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24774/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESCI NICOLA nato a CIMINA' il 24/06/1955 avverso l'ordinanza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra il delitto associativo, per cui Nicola Nesci ha riportato la pena di quindici anni di reclusione, e quello di tentata estorsione aggravata, accertato all'esito di distinto procedimento, ha ritenuto la maggior gravità del primo e quantificato l'aumento, a titolo di continuazione, per l'altro (per il quale, in sede di cognizione, era stata applicata la pena di sei anni di reclusione e 2.000 euro di multa), in tre anni di reclusione in ragione «della gravità oggettiva dei fatti e della circostanza che essi fossero espressivi del ferreo controllo del territorio esercitato dalla cosca in cui il condannato rivestiva un ruolo apicale»; che, al cospetto di un provvedimento congruamente motivato, il ricorrente sostiene, in contrasto con l'evidenza, che il giudice dell'esecuzione avrebbe «ritenuto di applicare apoditticamente e illogicamente un aumento di pena senza offrire alcuna spiegazione sulle ragioni dell'entità dell'aumento» e, ulteriormente, segnala la necessità di applicare un aumento per ciascun reato-satellite, condizione che, nel caso di specie, deve ritenersi senz'altro sodisfatta, posto che l'unica fattispecie avvinta dal vincolo della continuazione con il reato associativo è quella di tentata estorsione aggravata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24774/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESCI NICOLA nato a CIMINA' il 24/06/1955 avverso l'ordinanza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra il delitto associativo, per cui Nicola Nesci ha riportato la pena di quindici anni di reclusione, e quello di tentata estorsione aggravata, accertato all'esito di distinto procedimento, ha ritenuto la maggior gravità del primo e quantificato l'aumento, a titolo di continuazione, per l'altro (per il quale, in sede di cognizione, era stata applicata la pena di sei anni di reclusione e 2.000 euro di multa), in tre anni di reclusione in ragione «della gravità oggettiva dei fatti e della circostanza che essi fossero espressivi del ferreo controllo del territorio esercitato dalla cosca in cui il condannato rivestiva un ruolo apicale»; che, al cospetto di un provvedimento congruamente motivato, il ricorrente sostiene, in contrasto con l'evidenza, che il giudice dell'esecuzione avrebbe «ritenuto di applicare apoditticamente e illogicamente un aumento di pena senza offrire alcuna spiegazione sulle ragioni dell'entità dell'aumento» e, ulteriormente, segnala la necessità di applicare un aumento per ciascun reato-satellite, condizione che, nel caso di specie, deve ritenersi senz'altro sodisfatta, posto che l'unica fattispecie avvinta dal vincolo della continuazione con il reato associativo è quella di tentata estorsione aggravata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo tempestività dell'istanza di ricusazione ammende per infrazione procedurale abbandono definitivo del procedimento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESCI NICOLA nato a CIMINA' il 24/06/1955 avverso l'ordinanza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra il delitto associativo, per cui Nicola Nesci ha riportato la pena di quindici anni di reclusione, e quello di tentata estorsione aggravata, accertato all'esito di distinto procedimento, ha ritenuto la maggior gravità del primo e quantificato l'aumento, a titolo di continuazione, per l'altro (per il quale, in sede di cognizione, era stata applicata la pena di sei anni di reclusione e 2.000 euro di multa), in tre anni di reclusione in ragione «della gravità oggettiva dei fatti e della circostanza che essi fossero espressivi del ferreo controllo del territorio esercitato dalla cosca in cui il condannato rivestiva un ruolo apicale»; che, al cospetto di un provvedimento congruamente motivato, il ricorrente sostiene, in contrasto con l'evidenza, che il giudice dell'esecuzione avrebbe «ritenuto di applicare apoditticamente e illogicamente un aumento di pena senza offrire alcuna spiegazione sulle ragioni dell'entità dell'aumento» e, ulteriormente, segnala la necessità di applicare un aumento per ciascun reato-satellite, condizione che, nel caso di specie, deve ritenersi senz'altro sodisfatta, posto che l'unica fattispecie avvinta dal vincolo della continuazione con il reato associativo è quella di tentata estorsione aggravata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de