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Ordinanza — n. 24773/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation declares appeal inadmissible as arrest for attempted robbery does not prove lack of reeducation participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal correctly linked the prisoner's arrest for attempted robbery to a lack of reeducation participation. The appellant argued this reasoning was illogical, claiming the offense was merely offensive rather than evidence of behavioral disengagement from the treatment program. The court affirmed that external conduct, such as committing a new crime, serves as valid proof of non-adherence to the reintegration process without requiring a prior diagnosis of failed resocialization.

Regesto Legislator

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Art. 54 della legge n. 354 del 1975; Art. 103 reg. esec. ord. pen.: The court must evaluate the detainee's external conduct and commitment to the reeducation program, where specific grave offenses like attempted robbery demonstrate a lack of participation and adherence to the treatment process.

Parole chiave

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early release reeducation participation external conduct attempted robbery prisoner behavior Cassation inadmissibility resocialization process messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 54 della legge n. 354 del 1975
SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 54 della legge n.
Art. 103 reg. esec. ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati
pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv.
Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein
Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv.
Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri
214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv.
Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, De Costanzo
Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi
263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCIA ANDREA nato a ROMA il 12/09/1982 avverso l'ordinanza del 02/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento; che la partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745;

Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355); che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti; che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245;

Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento — con riferimento ai semestri indicati nel provvedimento impugnato — dall'arresto del condannato per il delitto di tentata rapina impropria, avvenuto il 6 maggio 2022 e ritenuto, per il suo connotato di assoluta gravità, sintomatico di mancata partecipazione all'opera di rieducazione anche in relazione ai due semestri precedenti, il più recente dei quali segnato, vieppiù, da un ritardo nel rientro a casa che ha qualificato in chiave di rilevante irregolarità comportamentale, comunque non giustificata dalla congestione del traffico addotta dal condannato; che, a fronte di un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente deduce l'illogicità di una motivazione che, invece, trae spunto dalla marcata offensività del commesso delitto per dedurre, in termini in questa sede incensurabili, che tale comportamento costituisce la conseguenza della mancata adesione, estesa almeno ai due semestri precedenti, al programma trattamentale; che Veccia, in altri termini, si pone in un'ottica di mera confutazione, in quanto tale non idonea ad enucleare specifici profili di illegittimità nel provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della