Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24597/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating merits arguments already scrutinized by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24597/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant's defense raised issues regarding compensation, timeliness of the complaint, and civil party standing, but the appellate court had already provided a logical and complete justification for dismissing these points. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a monetary fine for the frivolity of the request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates grievances already duly scrutinized by the court of first instance and second instance, provided the reasoning does not reveal logical flaws or manifest illogic.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of merits scrutinized grievances logical flaws procedural costs tardivo pagamento delle spese offesa al credito azione di indebito arricchimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CAVALLI RENZO n. a Monza il 14/6/1963 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 21/11/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/1/2022, aveva dichiarato l'imputato responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata, condannandolo -previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti- alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Cavalli, deducendo a) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccepita compensazione, rilevante ai sensi dell'art. 51, comma 1, cod.pen.;

b) il vizio di motivazione con riguardo alla dedotta tardività della querela;

c) il vizio di motivazione in ordine alla legittimazione della parte civile.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera censure debitamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese sulla scorta di una motivazione che non palesa aporie e manifeste illogicità. Infatti, la sentenza impugnata (pag.

5) ha escluso l'applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto in assenza di elementi a sostegno della falsità della nota di credito, iscritta nella contabilità della parte civile fin dall'anno 2015; ha adeguatamente argomentato la tempestività della querela proposta dalla Old Car Fashion sulla base dei dati allegati dalla società in ordine all'epoca di conoscenza dell'illecito; ha ampiamente motivato sulla legittimazione all'esercizio dell'azione civile della stessa società (pag. 6), richiamando la documentazione depositata su sollecitazione del primo giudice all'udienza del 14/5/2021. La difesa sollecita dunque, con argomenti essenzialmente di merito, una rinnovata valutazione delle emergenze processuali, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato argomentativo privo di fratture logiche e immune dai vizi denunziati. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore I