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Ordinanza — n. 24595/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24595/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24595/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) GOMEZ DISLA EDELY YOSMEILY n. Repubblica Dominicana il 17/6/1996 2) FODOR RAMON CARLOS IOAN n. in Romania il 31/5/1997 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 6/10/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di rapina aggravata in concorso, lesioni e plurimi furti, condannandoli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, il Fodor alla pena di anni cinque,mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, la Gomez alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 99, comma 4 cod.pen; Ordinanza — n. 24595/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo con unico atto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.3. I ricorsi sono inammissibili per genericità ed aspecificità delle censure. La Corte territoriale ha, infatti, chiarito che alla rivisitazione del giudizio di comparazione osta la recidiva ex art. 99, comma 4 cod.pen., contestata e ritenuta con riguardo ad entrambi i prevenuti, attesa la preclusione di cui all'art. 69, comma 4, cod.pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena pene condizionali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 99, comma 4 cod.pen
La Corte territoriale ha, infatti, chiarito che alla rivisitazione del giudizio di comparazione osta la recidiva ex art. 99, comma 4 cod.pen., contestata e ritenuta con riguardo ad entrambi i prevenuti, attesa la preclusione di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) GOMEZ DISLA EDELY YOSMEILY n. Repubblica Dominicana il 17/6/1996 2) FODOR RAMON CARLOS IOAN n. in Romania il 31/5/1997 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 6/10/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di rapina aggravata in concorso, lesioni e plurimi furti, condannandoli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, il Fodor alla pena di anni cinque,mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, la Gomez alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo con unico atto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.3. I ricorsi sono inammissibili per genericità ed aspecificità delle censure. La Corte territoriale ha, infatti, chiarito che alla rivisitazione del giudizio di comparazione osta la recidiva ex art. 99, comma 4 cod.pen., contestata e ritenuta con riguardo ad entrambi i prevenuti, attesa la preclusione di cui all'art. 69, comma 4, cod.pen.

Quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata ha sottolineato che la pena base si colloca per ambedue i ricorrenti nella fascia bassa della forbice edittale del delitto di rapina, al minimo per la Gomez, poco al di sopra per il Fodor in ragione della più spiccata inclinazione a delinquere, mentre il complessivo trattamento praticato appare rispondente all'offensività dei fatti giudicati e alla personalità degli autori. La difesa reitera profili adeguatamente scrutinati in sede di merito in assenza di puntuale correlazione con la motivazione reiettiva. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres