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Ordinanza — n. 24592/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24592/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24592/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SANSONNA GIANNI n. a Cittiglio il 5/2/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 22/4/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Trani che, in data 23/1/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, con condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24592/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a Cittiglio il 5/2/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 22/4/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Trani che, in data 23/1/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, con condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative oltraggio alla corte impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SANSONNA GIANNI n. a Cittiglio il 5/2/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 22/4/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Trani che, in data 23/1/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, con condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del Sansonna, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione per essersi la sentenza impugnata limitata a richiamare quella di primo grado.

3. Il ricorso è del tutto generico e privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata che ha disatteso le censure inerenti la penale responsabilità del prevenuto con motivazione puntuale con la quale il ricorrente non si confronta criticamente. Difettano, pertanto, nella specie i requisiti richiesti dall'arL 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. ai fini di un'efficace devoluzione.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente