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Ordinanza — n. 24591/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24591/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CAMPUS OMAR n. a Sassari il 10/12/1986 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in data 5/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava la decisione del Tribunale di Sassari che, in data 26/2/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa con condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 60,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a Sassari il 10/12/1986 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in data 5/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava la decisione del Tribunale di Sassari che, in data 26/2/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa con condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 60,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Parole chiave

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accusa di truffa contratto di compravendita di veicoli infrazione alle norme della circolazione vendita a titolo di autotutela contraffazione di merci altri reati
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CAMPUS OMAR n. a Sassari il 10/12/1986 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in data 5/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava la decisione del Tribunale di Sassari che, in data 26/2/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa con condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 60,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del Campus, il quale ha dedotto l'inosservanza di norme processuali con riguardo all'acquisizione di messaggi e sms estrapolati dalla p.o.; il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Il primo motivo è del tutto generico e privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata che ha disatteso le censure inerenti la penale responsabilità del prevenuto senza alcun apprezzamento della messaggistica richiamata dalla difesa ma valorizzando in senso decisivo le dichiarazioni della pp.00. e degli altri testi d'accusa escussi e i riscontri documentali relativi alla compravendita dell'autovettura in contestazione. I vizi della produzione della p.c., ammessane in astratto la sussistenza, risultano, dunque, irrilevanti ai fini delle determinazioni della sentenza impugnata. 3.1 Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto aspecifico poiché non si rapporta criticamente all'ampia motivazione dispiegata dai giudici d'appello a sostegno della ravvisabilità nella specie degli estremi costitutivi del contestato reato, sotto il profilo materiale e psicologico, con conseguente esclusione della possibilità di ricondurre il fatto a un mero inadempimento di rilievo civilistico. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi