Italian Court dismisses appeal against fraud conviction due to inadmissibility of repeated legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessi Elviira inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred in evaluating evidence regarding the fraud and the reliability of recorded conversations and screenshots. The court rejected these claims as they merely reiterated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates censure already fully examined by the court of first instance, which has provided a reasoned decision immune from logical defects.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ALESSI ELVIRA n. a Messina il 29/3/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 24/10/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, in data 24/11/2021, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa continuata con condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore della Alessi, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio d motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di truffa e alla valutazione della prova, con specifico riguardo alle conversazioni registrate e alle stampe degli screenshots.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera censure ampiamente e correttamente scrutinate dalla Corte di merito, che le ha disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi per completezza e congruenza logica. Invero, la sentenza impugnata (pag. 4 e 5) ha efficacemente confutato la tesi difensiva circa l'assenza di artifizi e raggiri idonei all'induzione in errore; ha evidenziato che l'eventuale difetto di diligenza della p.o. non si presta ad elidere l'illiceità della condotta; ha negato rilevanza alle proteste di buona fede della prevenuta alla luce delle plurime richieste di danaro accompagnate da millanterie e assicurazioni circa la rinegoziazione del mutuo; ha, infine, rigettato i rilievi in punto di utilizzabilità ed affidabilità probatoria delle fonti costituite dalla telefonata registrata dalla coniuge della vittima con la prevenuta e dalle schermate di messaggistica tratte dal telefono della stessa teste, richiamando sul punto la deposizione del teste di P.g.
Agresti, che procedette in fase di indagine all'acquisizione. La difesa mira ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato argomentativo immune dai vizi denunziati. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore