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Ordinanza — n. 24586/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24586/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24586/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DORIA NICOLA n. a Potenza il 20/6/1977 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis - letta la memoria difensiva a firma del difensore, Avv. Lapenna FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse del Doria avverso la decisione del locale Tribunale che, in data 15/5/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei reati di estorsione e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, condannandolo alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1600,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 24586/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a Potenza il 20/6/1977 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis - letta la memoria difensiva a firma del difensore, Avv. Lapenna FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse del Doria avverso la decisione del locale Tribunale che, in data 15/5/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei reati di estorsione e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, condannandolo alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1600,00 di multa.

Parole chiave

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sanzioni penali sanzione disciplinare dell'avvocato pena privativa della libertà commisurazione della pena per traffico di stupefacenti carcerazione cautelativa carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod.proc.pen
Nella specie, i giudici d'appello hanno ampiamente argomentato sul punto, evidenziando in relazione a tutti e tre i motivi di gravame l'assenza di una critica puntuale e mirata delle argomentazioni svolte dal primo giudice, con valutazione conforme ai criteri normativi di cui all'art. 581 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DORIA NICOLA n. a Potenza il 20/6/1977 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis - letta la memoria difensiva a firma del difensore, Avv. Lapenna FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse del Doria avverso la decisione del locale Tribunale che, in data 15/5/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei reati di estorsione e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, condannandolo alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1600,00 di multa.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del Doria, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta genericità ed aspecificità dei motivi di gravame.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi declinati da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01 secondo cui l'impugnante incorre in difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nella specie, i giudici d'appello hanno ampiamente argomentato sul punto, evidenziando in relazione a tutti e tre i motivi di gravame l'assenza di una critica puntuale e mirata delle argomentazioni svolte dal primo giudice, con valutazione conforme ai criteri normativi di cui all'art. 581 cod.proc.pen. e alla consolidata interpretazione giurisprudenziale. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend