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Ordinanza — n. 24585/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24585/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FRISENDA AGOSTINO n. a Crotone il 27/11/1963 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 27/4/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Crotone che, in data 24/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di estorsione e usura, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24585/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a Crotone il 27/11/1963 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 27/4/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Crotone che, in data 24/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di estorsione e usura, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

Parole chiave

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tentata estorsione esaurimento delle istanze concussione pena pecuniaria non riscuotibile allegazioni insufficientemente motivate usura
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FRISENDA AGOSTINO n. a Crotone il 27/11/1963 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 27/4/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Crotone che, in data 24/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di estorsione e usura, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del Frisenda, il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità del prevenuto per gli addebiti ascrittigli.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure formulate sono affette da radicale genericità in quanto non si confrontano criticamente con la motivazione resa dalla Corte di merito, la quale ha scrutinato le doglianze difensive, disattendendole con ampia e corretta motivazione che dà conto della sussistenza degli estremi costitutivi dei delitti contestati alla luce delle J, dichiarazioni della p.o., riscontrate dal rinvenimento degli assegni e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. L'impugnazione, pertanto, difetta dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. ai fini di un'utile devoluzione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres.dent