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Ordinanza — n. 24581/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24581/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24581/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) CAPULLI LUCA n. a Crotone il 3/7/1995 2) SPAGNOLO FRANCESCO n. a Crotone il 26/9/1994 3) RISTAGNO FRANCESCO n. a Crotone il 16/3/1995 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 14/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Crotone in data 17/9/2019, esclusa la recidiva nei confronti di Spagnolo Francesco, determinava in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta allo Spagnolo e a Ristagno Francesco per il delitto di ricettazione loro ascritto e confermava la condanna e la dosimetria della pena irrogata a Capulli Luca per il delitto ex art. 624 bis cod.pen. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: -nell'interesse di Capulli Luca, la violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione, nonostante la recidiva risulti neutralizzata dal giudizio di bilanciamento;-nell'interesse di Spagnolo Francesco, il vizio della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità del ricorrente e alla misura della pena; -nell'interesse di Ristagno Francesco, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod.pen, art. 69 cod. pen, art. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 24581/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti dì cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 265729-01; n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274899-01).

Parole chiave

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contraffazione di merci ricettazione prove acquisite illegalmente origine delle merci confisca dei proventi di reato frode doganale

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod.pen
L'imputato è stato condannato per il delitto ex art. 624bis cod.pen., aggravato dalla recidiva qualificata di cui all'art.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 581 cod.proc.pen
Il ricorso Spagnolo è inammissibile per genericità, difettando qualsiasi correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell'obbligo di specificità dei motivi sancito dall'art. 581 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) CAPULLI LUCA n. a Crotone il 3/7/1995 2) SPAGNOLO FRANCESCO n. a Crotone il 26/9/1994 3) RISTAGNO FRANCESCO n. a Crotone il 16/3/1995 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 14/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Crotone in data 17/9/2019, esclusa la recidiva nei confronti di Spagnolo Francesco, determinava in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta allo Spagnolo e a Ristagno Francesco per il delitto di ricettazione loro ascritto e confermava la condanna e la dosimetria della pena irrogata a Capulli Luca per il delitto ex art. 624 bis cod.pen. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: -nell'interesse di Capulli Luca, la violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione, nonostante la recidiva risulti neutralizzata dal giudizio di bilanciamento;-nell'interesse di Spagnolo Francesco, il vizio della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità del ricorrente e alla misura della pena; -nell'interesse di Ristagno Francesco, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione.

3. L'unico motivo del ricorso Capulli è manifestamente infondato. L'imputato è stato condannato per il delitto ex art. 624bis cod.pen., aggravato dalla recidiva qualificata di cui all'art. 99,comma 4, cod.pen. per un fatto commesso in data 12/11/2013. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che l'avvenuto giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti generiche e la recidiva, non elide - contrariamente a quanto assume la difesa- la rilevanza della recidiva, ritenuta ed applicata dai giudici di merito, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione delta pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021 Rv. 282057 - 01).

Pertanto, la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti dì cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 265729-01; n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274899-01).

Nella specie, tenuto conto della recidiva, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 16 e mesi 8, non era spirato all'atto della pronunzia d'appello.

4. Il ricorso Spagnolo è inammissibile per genericità, difettando qualsiasi correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell'obbligo di specificità dei motivi sancito dall'art. 581 cod.proc.pen.

5. Il ricorso Ristagno è ugualmente inammissibile in quanto reitera le doglianze già scrutinate dalla Corte di merito e disattese con adeguata motivazione, che non presta il fianco a rilievi per completezza e congruenza logica. Infatti, la sentenza impugnata alle pagg. 6 e 7 ha espressamente e persuasivamente confutato la tesi difensiva circa l'assenza di consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza delittuosa del bene venduto presso il Compro Oro, evidenziando come la collana ceduta fosse spezzata in tre parti, emergenza di per sé significativa di un'acquisizione violenta, senza che in proposito siano state fornite giustificazioni di sorta. declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigli