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Ordinanza — n. 24578/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for fraud conviction, upholding traffic evasion as fraud rather than insolvency fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24578/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Forte's appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting his claim that his actions constituted fraudulently induced insolvency instead of simple fraud. Forte argued the lower courts failed to reclassify his behavior and ignored a lack of specific intent, citing prior instances of paying fines after notices. The court ruled that evading tolls by using a reserved lane without a card, even with prior payments, demonstrates the specific intent required for fraud rather than insolvency.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 640-bis c.p.: The court established that evading toll payments by using a reserved lane without a card constitutes fraud due to the deceptive intent to avoid payment, rather than fraudulently induced insolvency, as prior payments do not negate the deliberate intent to defraud.

Parole chiave

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fraudulently induced insolvency traffic evasion toll evasion specific intent deceptive conduct Corte di Cassazione criminal appeal truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 640-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018
Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007
Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FORTE FRANCESCO n. a Napoli il 12/8/1988 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 6/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Velletri che, in data 17/1/2022, aveva riconosciuto il Forte colpevole del delitto di truffa in danno della Società Autostrade S.p.A., condannandolo alla pena di mesi quattro, gg. quindici di reclusione ed euro 100,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il sostituto del difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto alla stregua del reato di insolvenza fraudolenta e alreccepito difetto dell'elemento psicologico.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato le censure difensive, disattendendole con corretti argomenti giuridici sia con riferimento all'identificazione del ricorrente quale responsabile dei transiti incriminati che in punto di qualificazione giuridica. 99, Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Rv. 273701-01;

Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Rv. 237150 - 01). Né può connettersi rilievo in relazione alla sussistenza del dolo alla circostanza che in pregresse, analoghe, occasioni il prevenuto avesse provveduto a saldare i pedaggi insoluti all'atto della notifica del relativo verbale in quanto, come esattamente rimarcato dalla sentenza impugnata, simili precedenti piuttosto che escludere il dolo ne denotano una peculiare intensità poiché il pagamento delle somme frodate poteva essere effettuato in qualsiasi momento, stante la consapevolezza del prevenuto del deliberato e artificioso inadempimento posto in essere.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore I