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Ordinanza — n. 24574/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24574/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24574/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DI FIORE MICHELE n. a Salerno il 29/8/1966 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Salerno in data 7/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis - lette le conclusioni scritte con nota spese del difensore della parte civile Funicelli Giuseppe FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Vallo della Lucania, emesse alle date del 12/7/2019 e 19/6/2021, previa riunione dei relativi procedimenti, riqualificati i fatti di cui ai capi A), C) e 1) ex art. 648 cod.pen., ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ex art 99, comma 3, cod.pen., determinava in anni cinque di reclusione ed euro 5mila di multa la pena inflitta a Di Fiore Michele per i delitti di ricettazione e truffa oggetto di condanna.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 522 cod.proc.pen, art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 24574/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa non ha chiarito a quale degli autoveicoli si riferiscano le censure svolte, facendo riferimento a pag. 2 ad un autoveicolo Smart che non risulta oggetto di contestazione. Ad ogni buon conto in relazione alle autovetture per cui è condanna la Corte di merito ha ampiamente argomentato la sussistenza degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psicologico. 3.1 Manifestamente infondata è la censura relativa alla violazione dell'art. 522 cod.proc.pen. per effetto dell'avvenuta riqualificazione delle ipotesi di riciclaggio in ricettazione.

Parole chiave

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stato difettoso del veicolo guida nonostante revoca della patente contratto di compravendita di veicoli infrazioni alle norme della circolazione confisca del veicolo a motore spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
art. 522 cod.proc.pen
3.1 Manifestamente infondata è la censura relativa alla violazione dell'art. 522 cod.proc.pen.
art. 62 bis cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DI FIORE MICHELE n. a Salerno il 29/8/1966 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Salerno in data 7/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis - lette le conclusioni scritte con nota spese del difensore della parte civile Funicelli Giuseppe FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Vallo della Lucania, emesse alle date del 12/7/2019 e 19/6/2021, previa riunione dei relativi procedimenti, riqualificati i fatti di cui ai capi A), C) e 1) ex art. 648 cod.pen., ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ex art 99, comma 3, cod.pen., determinava in anni cinque di reclusione ed euro 5mila di multa la pena inflitta a Di Fiore Michele per i delitti di ricettazione e truffa oggetto di condanna.

2. Ha presentato ricorso per Càssazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi Iannotta, De Rosa Pomposelli e alla sussistenza del delitto di ricettazione; la violazione dell'art. 522 cod.proc.pen.; il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.3. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili per genericità. L'imputato, a seguito della riqualificazione operata dalla Corte d'appello delle originarie ipotesi di riciclaggio,è stato condannato per la ricettazione di tre autoveicoli di illecita provenienza ( pag. 10): una Renault Captur, una Renault Megane e una Hyundai Tucson, ricevute da ignoti e rivendute ad ignari acquirenti.

La difesa non ha chiarito a quale degli autoveicoli si riferiscano le censure svolte, facendo riferimento a pag. 2 ad un autoveicolo Smart che non risulta oggetto di contestazione. Ad ogni buon conto in relazione alle autovetture per cui è condanna la Corte di merito ha ampiamente argomentato la sussistenza degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psicologico. 3.1 Manifestamente infondata è la censura relativa alla violazione dell'art. 522 cod.proc.pen. per effetto dell'avvenuta riqualificazione delle ipotesi di riciclaggio in ricettazione.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente "di base" rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l'imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive ( in fattispecie analoga a quelle a giudizio di possesso ingiustificato di un'auto di provenienza furtiva recante numero di telaio modificato e targhe relative ad altra automobile) (Sez. 2 , n. 29785 del 29/09/2020, Ry. 279816-01; n. 11459 del 10/03/2015, Rv. 263306 - 01). 3.2 Inammissibile per manifesta infondatezza s'appalesa la conclusiva doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., avendo la Corte di merito confermato il riconoscimento delle attenuanti generiche, già avvenuto ad opera del primo giudice, e il bilanciamento nel senso dell'equivalenza con la ritenuta recidiva. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. 4.1 Non si procede alla liquidazione delle spese in favore della parte civile Funicelli in applicazione del principio di recente ribadito da Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01 che, in continuità con quanto già affermato dalle Sezioni Unite Gallo (n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716-01), ha stabilito che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt.610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi.

In assenza di 2 eu, un contributo dell'accusa privata al contraddittorio cartolare, la richiesta di liquidazione formulata dal patrono non può essere accolta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Con