Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of merits issues and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Farina's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. Farina argued for a violation of law regarding his liability and sentencing, but the Court found his complaints merely repeated issues already exhaustively examined by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected because the defense failed to provide specific, pointed arguments against the lower court's well-motivated reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds for cassation are limited to the reiteration of issues already fully examined by the court of first instance and rejected with clear and logical reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FARINA LUIGI n. a Napoli il 20/7/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 13/6/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; -lette le conclusioni, corredate da nota spese, rassegnate dal patrono di parte civile FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 9/7/2021, aveva riconosciuto il Farina colpevole dei reati di cui agli artt. 646 e 517 cod.pen., condannandolo alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1000,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Liquigas Spa.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto per gli addebiti ascrittigli e alla dosimetria della pena.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure in punto di responsabilità si limitano alla riproposizione di profili già esaustivamen'te vagliati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione priva di aporie e manifeste illogicità con la quale la difesa non si rapporta in termini puntuali. Infatti i giudici d'appello hanno dato ampio e persuasivo conto delle emergenze alla base dell'affermazione di responsabilità per gli addebiti contestati, correttamente argomentando in ordine alla sussistenza della condotta appropriativa delle bombole vuote di proprietà della Liquigas e al successivo riempimento presso distributori non autorizzati al fine della reimmissione in commercio.
Quanto alla pena la sentenza impugnata ha espresso un motivato giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio praticato dal primo giudice, valorizzando in senso ostativo alla sua rivisitazione la protrazione delle condotte illecite, la loro intrinseca pericolosità, il negativo comportamento processuale del prevenuto, circostanze tutte che depongono per un esauriente apprezzamento dei parametri dosimetrici, contrastato in termini del tutto generici ed assertivi dal ricorrente. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
All'imputato fanno carico le spese di rappresentanza e difesa della parte civile per l'odierno grado, liquidate come da notula.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro duemilaquattrocentosettantacinque,72, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore