Ordinanza — n. 24571/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TORCIANO NICOLA n. a Lavello il 20/5/1951 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 4/2/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava, quanto al Torciano, la decisione del Tribunale di Vicenza che, in data 13/5/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita ITWIND srl in fallimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24571/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a Lavello il 20/5/1951 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 4/2/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava, quanto al Torciano, la decisione del Tribunale di Vicenza che, in data 13/5/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita ITWIND srl in fallimento.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TORCIANO NICOLA n. a Lavello il 20/5/1951 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 4/2/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava, quanto al Torciano, la decisione del Tribunale di Vicenza che, in data 13/5/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita ITWIND srl in fallimento.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del Torciano, il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità del prevenuto per l'addebito ascrittogli.
3. Il ricorso è inammissibile. Le censure formulate costituiscono mera riproposizione di quelle devolute alla Corte di Appello, analiticamente riassunte alle pagg. 7-9, debitamente scrutinate e disattese con una motivazione che non presta il fianco a rilievi per completezza e congruenza logica. Q9,} La difesa, lungi dallo sviluppare una critica puntuale rispetto alle considerazioni reiettive della sentenza impugnata, si limita a reiterare la tesi in ordine alla pretesa insussistenza degli estremi costitutivi del reato ascritto, in particolare degli artifizi e dell'induzione in errore della società p.o., prescindendo dalla confutazione effettuata dalla Corte di merito e, incorrendo, pertanto in aspecificità del motivo. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres