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Ordinanza — n. 24569/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24569/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24569/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DE ANGELIS MARCELLO n. a Roma il 25/4/1999 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 31/5/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 21/1/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo in esito a giudizio abbreviato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del De Angelis, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nelle fattispecie di cui agli artt. 624 bis e 590 cod.pen.

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Ordinanza — n. 24569/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La valutazione dei giudici territoriali è coerente con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra rapina e furto con strappo (tra molte, Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558-01; n. 2553 del 19/12/2014, dep.2015, Rv. 262281-01), mentre le lesioni hanno natura indiscutibilmente dolosa in quanto conseguenti alla deliberata aggressione da tergo della vittima. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina danneggiamento risarcimento alle vittime di reati lesioni semplici qualificate abbandono per lesioni personali azione civile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DE ANGELIS MARCELLO n. a Roma il 25/4/1999 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 31/5/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 21/1/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo in esito a giudizio abbreviato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del De Angelis, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nelle fattispecie di cui agli artt. 624 bis e 590 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte che reiterano rilievi adeguatamente scrutinati dai giudici d'appello che li hanno disattesi con corretti argomenti giuridici. In particolare, a pag. 3 la sentenza impugnata ha evidenziato che la tesi difensiva circa la natura colposa delle lesioni cagionate alla vittima e la sussumibilità del fatto sub a) nel paradigma sanzionatorio del 'furto con strappo è contraddetta dalla ricostruzione della p.o. De Filippis Giuseppe, il quale ha riferito di essere stato violentemente spinto a terra dal prevenuto che gli intimava di stare fermo e gli strappava la catenina d'oro che indossava.

La valutazione dei giudici territoriali è coerente con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra rapina e furto con strappo (tra molte, Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558-01; n. 2553 del 19/12/2014, dep.2015, Rv. 262281-01), mentre le lesioni hanno natura indiscutibilmente dolosa in quanto conseguenti alla deliberata aggressione da tergo della vittima. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presid