Ordinanza — n. 24562/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MONTEBELLO STEFANO n. a Penne il 17/7/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 13/6/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 28/9/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Montebello, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della penale responsabilità dell'imputato per l'addebito ascritto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 24562/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a Penne il 17/7/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 13/6/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 28/9/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Montebello, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della penale responsabilità dell'imputato per l'addebito ascritto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MONTEBELLO STEFANO n. a Penne il 17/7/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 13/6/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 28/9/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Montebello, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della penale responsabilità dell'imputato per l'addebito ascritto.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Pacifico e incontestato il fatto che la p.o. abbia acquistato on line un drone, intrattenendo contatti via mail con il venditore e pagando il prezzo mediante accredito sulla carta poste pay intestata al ricorrente, la difesa dubita dell'idoneità degli elementi acquisiti a fondare il giudizio di responsabilità del prevenuto.Questa Corte ha chiarito che integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01).
L'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres