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Ordinanza — n. 24560/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24560/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24560/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BEN JOUAED'(n. a Galatina il 3/5/2001 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 15/11/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina, consumata e tentata, condannandolo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena finale di anni quattro di reclusione ed euro 900 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, deducendo con unico atto:

Regesto Legislator

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art. 49 cod.pen, art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 24560/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a Galatina il 3/5/2001 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 15/11/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina, consumata e tentata, condannandolo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena finale di anni quattro di reclusione ed euro 900 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, deducendo con unico atto:

Parole chiave

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tentata rapina rapina qualificata infrazione privilegiata altri reati minaccia non comprovata reato di pericolo

Disposizioni normative citate

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art. 49 cod.pen
a) la violazione dell'art. 49 cod.pen.
art. 62 bis cod.pen
4 e di quelle di cui all'art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BEN JOUAED'(n. a Galatina il 3/5/2001 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 15/11/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina, consumata e tentata, condannandolo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena finale di anni quattro di reclusione ed euro 900 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, deducendo con unico atto:

a) la violazione dell'art. 49 cod.pen. in relazione al tentativo di rapina ascritto al capo B) per inesistenza dell'oggetto ed inidoneità dell'azione;

b) la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen.;

c) il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

3. Il primo motivo reitera rilievi adeguatamente scrutinati dalla sentenza impugnata e disattesi con corretti argomenti giuridici con i quali la difesa non si rapporta in termini puntuali. La valutazione della Corte di merito, infatti, è conforme ai principi costantemente affermati k9- dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, in tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto materiale del reato può ricorrere solo quando detta inesistenza sia "in rerum natura" ovvero assoluta e originaria, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non anche quando la sua assenza sia puramente temporanea e accidentale, giudizio che deve essere svolto con prognosi "ex ante" (Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018, dep. 2019, Rv. 275569-01;

Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278902-01). 3.1 II profilo relativo all'inidoneità della minaccia è precluso dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, manifestamente infondato alla luce della ricostruzione dell'azione delittuosa effettuata dalla p.o. 3.2 Destituite di pregio s'appalesano anche le residue doglianze in punto di denegato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 e di quelle di cui all'art. 62 bis cod.pen. La Corte territoriale ha, infatti, disatteso le richieste difensive con ampia motivazione (pagg. 3- 4), evidenziando l'impossibilità di riconoscere la diminuente della particolare tenuità del danno in ragione della pluroffensività della fattispecie di rapina e della particolare vulnerabilità della vittima e rimarcando l'assenza di favorevoli elementi suscettibili d'apprezzamento ai fini della concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo ai precedenti che militano a carico del prevenuto e alla commissione degli illeciti mentre si trovava sottoposto per altri fatti alla misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile