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Ordinanza — n. 24559/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24559/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BUONAIUTO GUERINO n. a Sarno il 28/1/1969 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Salerno in data 17/10/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore che, in data 10/2/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di furto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24559/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a Sarno il 28/1/1969 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Salerno in data 17/10/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore che, in data 10/2/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di furto.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente ricettazione assunzione di prove a titolo cautelare prova liberatoria documenti mancanti insufficienza di prove
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BUONAIUTO GUERINO n. a Sarno il 28/1/1969 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Salerno in data 17/10/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore che, in data 10/2/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di furto.

3. Il ricorso reitera censure già devolute al vaglio della Corte di merito che le ha disattese con adeguata motivazione, priva di'frizioni logiche. Infatti, i giudici di merito hanno rimarcato l'assenza di evidenze che attestino la riconducibilità del possesso dei documenti alla commissione del furto, evidenziando il significativo lasso temporale intercorso tra la denunzia e l'accertamento del possesso della refurtivà. Ela parte del ricorrente, il quale non ha fornito indicazioni di sorta in ordine a tempi e modi dell'acquisita disponibilità dei beni. 1 (9- La valutazione della sentenza impugnata è aderente alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120- 01; n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713-01). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre