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Ordinanza — n. 24558/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24558/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24558/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DI CESARE DAVIDE n. a Palermo il 6/10/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 11/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 16/7/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina e lesioni aggravate in danno di Perassi Camilla Maria nonché della contravvenzione ex art. 4 L. 110/75, condannandolo - in esito a giudizio abbreviato- alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione tra gli addebiti ascritti. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di lesioni, alla riconduzione dello spray urticante nell'alveo della contravvenzione ex art. 4 L. 110/75, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. e alla dosimetria della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24558/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a Palermo il 6/10/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 11/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 16/7/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina e lesioni aggravate in danno di Perassi Camilla Maria nonché della contravvenzione ex art. 4 L. 110/75, condannandolo - in esito a giudizio abbreviato- alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione tra gli addebiti ascritti. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di lesioni, alla riconduzione dello spray urticante nell'alveo della contravvenzione ex art. 4 L. 110/75, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. e alla dosimetria della pena.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi reati qualificati contro gli stupefacenti reati violenti porto abusivo di armi abbandono per lesioni personali reato di pericolo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DI CESARE DAVIDE n. a Palermo il 6/10/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 11/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 16/7/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina e lesioni aggravate in danno di Perassi Camilla Maria nonché della contravvenzione ex art. 4 L. 110/75, condannandolo - in esito a giudizio abbreviato- alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione tra gli addebiti ascritti. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di lesioni, alla riconduzione dello spray urticante nell'alveo della contravvenzione ex art. 4 L. 110/75, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. e alla dosimetria della pena.

3. Il primo motivo ha carattere reiterativo e di merito, avendo la Corte territoriale evaso la doglianza difensiva in punto di sussistenza del delitto di lesioni con motivazione congrua (pag. 3), richiamando le dichiarazioni della persona offesa circa la dinamica della patita aggressione e argomentando la perfetta prevedibilità che l'azione determinasse la caduta della vittima. 3.1 Il secondo motivo è generico ed aspecifico in quanto il difensore appunta i propri rilievi sul mancato accertamento delle caratteristiche di un'arma in relazione allo spray urticante rinvenuto in possesso del ricorrente senza considerare che al capo c) risultano ulteriormente contestati l'abusivo porto di un coltello, di un taglierino e di un paio di forbici, strumenti aventi indiscutibile attitudine all'offesa e la difesa non ha spiegato la sussistenza di un concreto interesse al ricorso in relazione ad una frazione dell'addebito contravvenzionale privo di autonoma rilevanza rispetto al trattamento sanzionatorio praticato. 3.2 Destituite di pregio risultano le conclusive censure in ordine al diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. e alla misura della pena in quanto la sentenza impugnata ha dato congruo conto delle ragioni che ostano al riconoscimento della diminuente del danno particolarmente tenue, richiamando la natura plurioffensiva del delitto di rapina, ed ha espresso un motivato giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio praticato dal primo giudice. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estenso