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Ordinanza — n. 24556/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud conviction due to lack of generic mitigation and failed probation conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting arguments regarding sentencing calculation and the denial of probation. The defense argued for generic mitigation and conditional suspension, but the appellate court correctly noted the defendant's extensive criminal history, prolonged fraudulent conduct, and lack of repentance. Consequently, the court upheld the original fraud conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's denial of generic mitigation is based on the defendant's prior record and lack of repentance, and when the refusal of conditional suspension is justified by the exhaustion of such benefits and the absence of legal conditions for reiteration.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigation denial conditional suspension refusal fraud conviction appeal sentencing proportionality perseguimento penale per truffa reiterazione di reati penali truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BOSA FABRIZIO n. a Quero Vas il 16/10/1958 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 1/3/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Belluno che, in data 26/11/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione alla dosimetria della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte territoriale ha ampiamente illustrato le ragioni che hanno condotto alla reiezione delle doglianze difensive in punto di trattamento sanzionatorio, evidenziando che al riconoscimento delle attenuanti generiche ostano non solo i plurimi precedenti che militano a carico dell'imputato ma anche la protrazione temporale della condotta fraudolenta e l'assenza di manifestazioni di resipiscenza, nel contempo esprimendo un motivato giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio praticato dal primo giudice alla luce delle peculiari modalità dell'azione delittuosa e dell'intensità del dolo.

Quanto al diniego della sospensione condizionale i giudici d'appello hanno rimarcato che il ricorrente ha già fruito del beneficio (successivamente revocato) in relazione a pregressa condanna ed hanno escluso con argomenti giuridicamente ineccepibili la sussistenza delle condizioni per la reiterazione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre