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Ordinanza — n. 24116/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24116/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24116/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO FILADELFO nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 29/12/1972 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Filadelfo Pappalardo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente ad asseriti difetti della motivazione addotti in termini di assoluta genericità, prospettando mere indicazioni di principio ma senza precisare quali siano gli assunti critici difensivi propostQ-con l'appello pretermessi dalla Corte del merito/il tutto a fronte di un argomentare connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati acquisiti '' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24116/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere motivi che possono invocarsi asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO FILADELFO nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 29/12/1972 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Filadelfo Pappalardo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente ad asseriti difetti della motivazione addotti in termini di assoluta genericità, prospettando mere indicazioni di principio ma senza precisare quali siano gli assunti critici difensivi propostQ-con l'appello pretermessi dalla Corte del merito/il tutto a fronte di un argomentare connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati acquisiti '' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/202