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Ordinanza — n. 24114/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as procedural issues were already adequately examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested procedural issues had already been thoroughly examined and rejected by the trial court. The appellant, Antonino Del Greco, challenged a lower court's decision regarding the photographic identification of a suspect, arguing against the recognition performed by the investigating officers. The court ruled that since the first instance judge had provided specific, logical, and legally correct arguments to support the identification, the appeal lacked merit and was therefore inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds for challenge were already adequately examined and rejected by the court of first instance with specific and legally sound arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural review photographic identification criminal procedure Cassation ruling identificazione credibile documenti d'identità carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GRECO ANTONIO nato a CHIETI il 10/06/1959 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Del Greco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, legati alla identificazione del ricorrente, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti puntuali, logici e giuridicamente corretti da parte del giudice di merito diretti a confortare il riconoscimento fotografico effettuato dagli operanti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2023