Italian court dismisses appeal as prior issues were already adequately examined by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a Milan Court of Appeal decision regarding a coercive measure, arguing against the finality of the lower court's findings. The court ruled that the appellant's arguments were linear and legally correct, having already been thoroughly examined and rejected by the trial judge, thus rendering the appeal unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested decision has already been fully examined and rejected by the lower court with linear, specific, and legally correct arguments, making the appeal superfluous.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASELLI VANNI LINO nato a CREMA il 03/06/1984 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; I letto il ricorso proposto nell'interesse di Vanni Lino Aselli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti lineari, puntuali e corretti giuridicamente dal giudice di merito con riguardo alla finalità oppositiva della condotta intimidatoria accertata rispetto all' atto di ufficio realizzato nell'occasione dal soggetto qualificato ( si vedano le ineccepibili considerazioni spese al punto 4.2. della sentenza gravata), così da rendere immune da censure la qualificazione operata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2