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Ordinanza — n. 24110/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATIELLO ADRIANO nato il 17/08/1984 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Adriano Donatiello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i rilievi prospettati sono manifestamente infondati e in particolare, malgrado il silenzio prospettato sul punto dalla Corte del merito, tali dovendo ritenersi sia quelli inerenti le nullità delle notifiche del decreto di citazione di primo grado ( il rilievo, non prospettato con i motivi di appello, si lega ad un presupposto in fatto -il mutamento di residenza del ricorrente all'epoca della relativa notifica- solo affermato e non altrimenti comprovato) e di appello ( smentita dalla verifica degli atti trasmessi dai quali emerge che il decreto, in uno al verbale di udienza dell'8 marzo 2022, è stato notificato a mani del prevenuto il 23 marzo 2022), sia quello riguardante la mancata concessione delle generiche, giustificata facendo riferimento alla negativa personalità del ricorrente confermata dai relativi precedenti, così da rendere la relativa valutazione immune da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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notifica del cambiamento d'indirizzo cambiamento di dimora verosimiglianza dei motivi d'asilo mutamento della situazione nel paese d'origine domanda di revisione dell'asilo allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATIELLO ADRIANO nato il 17/08/1984 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Adriano Donatiello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i rilievi prospettati sono manifestamente infondati e in particolare, malgrado il silenzio prospettato sul punto dalla Corte del merito, tali dovendo ritenersi sia quelli inerenti le nullità delle notifiche del decreto di citazione di primo grado ( il rilievo, non prospettato con i motivi di appello, si lega ad un presupposto in fatto -il mutamento di residenza del ricorrente all'epoca della relativa notifica- solo affermato e non altrimenti comprovato) e di appello ( smentita dalla verifica degli atti trasmessi dai quali emerge che il decreto, in uno al verbale di udienza dell'8 marzo 2022, è stato notificato a mani del prevenuto il 23 marzo 2022), sia quello riguardante la mancata concessione delle generiche, giustificata facendo riferimento alla negativa personalità del ricorrente confermata dai relativi precedenti, così da rendere la relativa valutazione immune da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21