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Ordinanza — n. 24107/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24107/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO GASPARE nato a MAZARA DEL VALLO il 11/04/1986 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaspare D'Aguanno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che l'astensione comunicata dal difensore per l'udienza odierna, non rileva nel caso a fronte del rito, non partecipato, di definizione del presente giudizio; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cp fecendo leva, tra l'altro, sulla arbitrarietà della :condotta contestata, coerente sintomo di una intensità del dolo non compatibile con la causa di non punibilità rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24107/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento recidiva nell'infrazione controllo della commisurazione della pena ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO GASPARE nato a MAZARA DEL VALLO il 11/04/1986 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaspare D'Aguanno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che l'astensione comunicata dal difensore per l'udienza odierna, non rileva nel caso a fronte del rito, non partecipato, di definizione del presente giudizio; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cp fecendo leva, tra l'altro, sulla arbitrarietà della :condotta contestata, coerente sintomo di una intensità del dolo non compatibile con la causa di non punibilità rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2023