Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected by lower courts on mental health, intent, and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant challenged the first-instance judgment regarding the defendant's mental health evaluation, the intent behind resistances, the admissibility of injuries, and the imposed sentence. The court ruled that these points were adequately addressed with precise and legally sound reasoning in the previous proceedings, rendering the new submissions unnecessary and repetitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the contested points have already been fully examined and dismissed by the lower courts with specific and legally correct arguments, making the new submissions merely repetitive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERA DANIELE nato a CASSINO il 28/04/1968 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Sera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni puntuali, lineari e giuridicamente corrette dai giudici del merito in relazione al mancato espletamento della perizia volta a verificare lo stato di salute mentale del ricorrente ( si veda pagin43 della motivazione che richiama le valutazioni spese in primo grado alle pagine 5 e 6), al dolo delle diverse resistenze ascritte al prevenuto, inequivocabilmente desumibile dal tenore della relativa condotta materiale, alla procedibilità delle lesioni ( ricavate dal puntuale riferimento alla connessione delle stesse con le funzioni dei pubblici ufficiali che le hanno patite) e al trattamento sanzionatorio irrogato ( atteso che la sentenza sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione mentre il tema delle generiche non risolta neppure prospettato in appello e comunque risulta qui rivendicato senza rimarcare la presenza di utili elementi idonei a sostenerne il riconoscimento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21