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Ordinanza — n. 24105/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of already examined and rejected arguments on resistance charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of resistance, arguing against the characterization of his actions. The court ruled that the appellant's arguments were merely repetitions of those already thoroughly examined and rejected by the trial court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant merely repeats censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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resistance charges inadmissible appeal repetition of arguments Cassation procedure court costs and fine reati contro la pubblica autorità minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI' ALESSIO nato a ROMA il 10/11/1970 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Magri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla configurabilità della resistenza (atteso che il ricorso non pone in crisi la centralità dello stringente argomentare speso dalla Corte del merito nel rimarcare le violente condotte oppositive - con minacce anche di morte e lanciando oggetti- all'azione dei pubblici ufficiali che intendevano identificarlo- rese dal ricorrente rispetto alla funzione pubblica esercitata dagli operanti), sia in relazione al mancato riconoscimento delle generiche ( atteso che la sentenza impugnata anche in parte qua appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere la relativa valutazione immune da censure prospettabili in questa sede) e rilevato/che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/