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Ordinanza — n. 24103/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24103/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE ANNA nato a AGRIGENTO il 16/12/1976 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Amane avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo di doglianza, relativo ai tratti costitutivi, anche soggettivi, della responsabilità ascritta alla prevenuta in relazione al reato di cui all'art 334 c. 2 c.p. oltre a risolversi in un addotto e non consentito travisamento sostanziale dell'intera vicenda in fatto, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, denunziando asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente e coerente disamina delle acquisizioni processuali, mentre il secondo motivo è errato in diritto (potendo il giudice di appello, non diversamente da quello della esecuzione, revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena erroneamente accordata dal primo giudice in presenza di fattori ostativi definiti ex lege all'uopo riscontrati) oltre che incompleto (non avendo la difesa messo in evidenza la possibile presenza documentale, sin dal primo grado di giudizio, degli elementi valorizzati in appello nel procedere alla revoca d'ufficio quale fattore ostativo effettivo del potere di revoca nel caso esercitato in assenza di appello: cfr Sez. 3 n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24103/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 c.p. oltre a risolversi in un addotto e non consentito travisamento sostanziale dell'intera vicenda in fatto, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, denunziando asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente e coerente disamina delle acquisizioni processuali, mentre il secondo motivo è errato in diritto (potendo il giudice di appello, non diversamente da quello della esecuzione, revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena erroneamente accordata dal primo giudice in presenza di fattori ostativi definiti ex lege all'uopo riscontrati) oltre che incompleto (non avendo la difesa messo in evidenza la possibile presenza documentale, sin dal primo grado di giudizio, degli elementi valorizzati in appello nel procedere alla revoca d'ufficio quale fattore ostativo effettivo del potere di revoca nel caso esercitato in assenza di appello: cfr Sez. 3 n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale azione di rivocazione del sequestro revoca dell'annullamento impugnabilità della decisione di rinvio ripristino dell'effetto sospensivo liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
283712); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE ANNA nato a AGRIGENTO il 16/12/1976 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Amane avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo di doglianza, relativo ai tratti costitutivi, anche soggettivi, della responsabilità ascritta alla prevenuta in relazione al reato di cui all'art 334 c. 2 c.p. oltre a risolversi in un addotto e non consentito travisamento sostanziale dell'intera vicenda in fatto, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, denunziando asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente e coerente disamina delle acquisizioni processuali, mentre il secondo motivo è errato in diritto (potendo il giudice di appello, non diversamente da quello della esecuzione, revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena erroneamente accordata dal primo giudice in presenza di fattori ostativi definiti ex lege all'uopo riscontrati) oltre che incompleto (non avendo la difesa messo in evidenza la possibile presenza documentale, sin dal primo grado di giudizio, degli elementi valorizzati in appello nel procedere alla revoca d'ufficio quale fattore ostativo effettivo del potere di revoca nel caso esercitato in assenza di appello: cfr Sez. 3 n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il