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Ordinanza — n. 24102/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24102/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTTILE ANDREA nato a ROMA il 16/10/1962 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Sottile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla finalità e funzionalità oppositiva della condotta rispetto all' azione dei soggetti qualificati ( considerato l'indiscusso valore minatorio e intimidatorio delle frasi proferite, non limitate a mere ingiurie) è rilevato che all'inannmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24102/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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azione legale a scopo intimidatorio minaccia contro le autorità pubblica intimidazione minaccia non comprovata molestie sul luogo di lavoro ingiuria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTTILE ANDREA nato a ROMA il 16/10/1962 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Sottile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla finalità e funzionalità oppositiva della condotta rispetto all' azione dei soggetti qualificati ( considerato l'indiscusso valore minatorio e intimidatorio delle frasi proferite, non limitate a mere ingiurie) è rilevato che all'inannmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/202