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Ordinanza — n. 24101/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24101/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC FEDERICO nato a ROMA il 08/06/1978 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Federico Ahmetovic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che, in liena con quanto osservato dalla Corte del merito e diversamente da quanto prospettato dalla difesa, nel caso la recidiva ex art 99 comma IV cp è stata considerata ( seppur neutralizzata dal giudizio di ritenuta equivalenza con le generiche) sicchè della stessa doveva e deve tenersi conto ai fini del computo della prescrizione, per tale ragione all'evidenza non maturata al momento della decisione gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24101/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena restituzione del termine inadempimento reiterato prescrizione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC FEDERICO nato a ROMA il 08/06/1978 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Federico Ahmetovic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che, in liena con quanto osservato dalla Corte del merito e diversamente da quanto prospettato dalla difesa, nel caso la recidiva ex art 99 comma IV cp è stata considerata ( seppur neutralizzata dal giudizio di ritenuta equivalenza con le generiche) sicchè della stessa doveva e deve tenersi conto ai fini del computo della prescrizione, per tale ragione all'evidenza non maturata al momento della decisione gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 'il 21/4/202