Ordinanza — n. 24093/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC ALEX nato a MILANO il 14/04/1986 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex l-ludorivic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti sono manifestamente infondati sia con riguardo alla affermata violazione della disciplina della continuazione rispetto alla applicabilità del concorso formale invocato dalla difesa ( che peraltro non risulta addotta con l'appello e appare comunque di non immediata intellegibilità quanto all'interesse che la giustifica, così come prospettata), sia in relazione alla mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen. , coerentemente argomentata facendo leva sul grado di colpevolezza riferito al ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24093/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. , coerentemente argomentata facendo leva sul grado di colpevolezza riferito al ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC ALEX nato a MILANO il 14/04/1986 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex l-ludorivic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti sono manifestamente infondati sia con riguardo alla affermata violazione della disciplina della continuazione rispetto alla applicabilità del concorso formale invocato dalla difesa ( che peraltro non risulta addotta con l'appello e appare comunque di non immediata intellegibilità quanto all'interesse che la giustifica, così come prospettata), sia in relazione alla mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen. , coerentemente argomentata facendo leva sul grado di colpevolezza riferito al ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/20