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Ordinanza — n. 24088/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24088/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24088/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Morgante Antonio, nato a Palermo il 25.12.1967 avverso la sentenza del 05/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avnAso alle parti; udita la relazione svolta dal onsigliere Paternò Raddusa Benedetto OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche oltre che manifestamente infondate;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24088/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine sia alla integrazione degli elementi costitutivi, anche di ordine soggettivo, del reato contestato, sia al rapporto di equivalenza tra le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e le aggravanti contestate.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan assegnazione del luogo di soggiorno motivo insorto dopo la fuga indennità di dislocazione e di espatrio

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Morgante Antonio, nato a Palermo il 25.12.1967 avverso la sentenza del 05/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avnAso alle parti; udita la relazione svolta dal onsigliere Paternò Raddusa Benedetto OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche oltre che manifestamente infondate;

Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine sia alla integrazione degli elementi costitutivi, anche di ordine soggettivo, del reato contestato, sia al rapporto di equivalenza tra le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e le aggravanti contestate.

Quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha osservato che il ricorrente - in spregio a ogni prescrizione - sia stato rinvenuto al di fuori della abitazione e, segnatamente, in un'area recintata esterna, non trovando, tra l'altro, conferme nel materiale probatorio in atti, la comunque irrilevante giustificazione di dover prendersi cura dei cani, stante l'assenza di apposita autorizzazione. Infine, il giudizio di equivalenza suddetto - così come osservato dalla Corte territoriale - trova coerente giustificazione nelle concrete modalità della condotta e nella mancanza di motivi rilevanti al fine di giustificare l'allontanamento.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il