Italian Court dismisses appeal regarding necessity defense and minor offense exemption for food acquisition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the necessity defense and the minor offense exemption. The appellant argued she left her home to buy food, but the court found the lower court correctly identified the absence of an immediate grave danger and the possibility of obtaining authorization to leave. Consequently, the court ruled that the appellant's conduct did not meet the legal thresholds for either defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The necessity defense and the exemption for minor offenses are not applicable when the individual leaves their residence to satisfy basic needs without an immediate grave danger and without prior authorization, especially if the conduct is prolonged and involves fleeing at the sight of authorities.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Savaia Laura, nata a Stolberg il 11.03.1995 avverso la sentenza del 10/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta da onsigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimentp dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., essendo la ricorrente uscita dalla propria abitazione per acquistare cibo, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che, con congrua motivazione, ha ritenuto irrilevante la circostanza che la ric:orrente vivesse da sola, stante l'assenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, avendo potuto - peraltro - la ricorrente chiedere un'autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio per soddisfare i bisogni primari ai sensi dell'art. 284 comma 3 cod. pen.;
Considerato che il secondo motivo, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è parimenti riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, che ha ritenuto ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa le modalità della condotta, dal momento che l'allontanamento si era protratto per un lasso apprezzabile di tempo e che la ricorrente, alla vista degli operanti, si dava alla fuga; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il