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Ordinanza — n. 24086/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because prior merits issues were already adequately examined by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing the alleged harmlessness of his conduct, but the Court found these substantive issues had already been thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning by the appellate judge. Consequently, the Court ruled that no new grounds for review existed, rendering the appeal procedurally void.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the contested issues were already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prior merits examination harmlessness defense procedural exhaustion Court of Cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GIORGIO nato a PALERMO il 10/10/1972 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorto proposto nell'interesse di Giorgio Di Maria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, legati alla asserita inoffensività della condotta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le valutazioni spese al punto 1 della motivazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2023.