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Ordinanza — n. 24085/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24085/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24085/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLICA GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/12/1990 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Collica avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti alla asserita non imputabilità del prevenuto, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti dal giudice di merito alla luce delle perizie disposte in primo e secondo grado fr rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24085/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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perizie psichiatriche contraddittorie perizia psicologica prove psichiatriche affezioni psichiche cura psichiatrica perizia medica insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLICA GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/12/1990 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Collica avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti alla asserita non imputabilità del prevenuto, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti dal giudice di merito alla luce delle perizie disposte in primo e secondo grado fr rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2023.