Ordinanza — n. 24079/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ANDREA nato a PALERMO il 12/09/1994 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condani:la per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica nonchè meramente riproduttiva di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rilevando che non era possibile qualificare l'allontanamento come di breve durata, né tantomeno nel presente atto di ricorso la difesa ha allegato elementi idonei a giustificare tale affermazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24079/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica nonchè meramente riproduttiva di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rilevando che non era possibile qualificare l'allontanamento come di breve durata, né tantomeno nel presente atto di ricorso la difesa ha allegato elementi idonei a giustificare tale affermazione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ANDREA nato a PALERMO il 12/09/1994 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condani:la per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica nonchè meramente riproduttiva di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rilevando che non era possibile qualificare l'allontanamento come di breve durata, né tantomeno nel presente atto di ricorso la difesa ha allegato elementi idonei a giustificare tale affermazione.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese iirocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente