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Ordinanza — n. 24077/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24077/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Dio Natalino, nato a Foggia il 19.01.1999 avverso la sentenza del 18/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la.relazione svolta dal consigliere Paternò Raddusa Benedetto OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure del tutto generiche - quelle prospettate in relazione alla misura della pena, considerato, peraltro, che risulta irrogata una pena base che si distacca di poco dal minimo edittale- se non meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine sia alla non configurabilità di una mera resistenza passiva, sia alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24077/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, il giudice del gravame ha osservato che il ricorrente non si era limitato a darsi alla fuga, ma aveva predisposto delle manovre azzardate ad alta velocità per le vie cittadine, provocando anche due incidenti. Conseguentemente, il fatto era stato ritenuto di disvalore non esiguo stante l'intensità del dolo senza che peraltro la difesa abbia mai, neppure con il presente ricorso, indicato circostanze positivamente valorizzabili ai fini del contenimento della pena. P. Q. M. Dichiarg inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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guida in stato di inattitudine divieto di condurre delitto di fuga infrazione al codice della strada infrazione privilegiata infrazione commessa per negligenza

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Dio Natalino, nato a Foggia il 19.01.1999 avverso la sentenza del 18/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la.relazione svolta dal consigliere Paternò Raddusa Benedetto OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure del tutto generiche - quelle prospettate in relazione alla misura della pena, considerato, peraltro, che risulta irrogata una pena base che si distacca di poco dal minimo edittale- se non meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine sia alla non configurabilità di una mera resistenza passiva, sia alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, il giudice del gravame ha osservato che il ricorrente non si era limitato a darsi alla fuga, ma aveva predisposto delle manovre azzardate ad alta velocità per le vie cittadine, provocando anche due incidenti. Conseguentemente, il fatto era stato ritenuto di disvalore non esiguo stante l'intensità del dolo senza che peraltro la difesa abbia mai, neppure con il presente ricorso, indicato circostanze positivamente valorizzabili ai fini del contenimento della pena. P. Q. M. Dichiarg inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre