Italian court dismisses appeal for insufficient motivation citing lack of specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the alleged insufficient motivation. The appellant argued the lower court failed to apply the statutory minimum penalty for tax evasion, but the court found the appeal devoid of factual data or legal reasons supporting the criticism. Consequently, the court ruled the lower court's reasoning was logical, proportionate, and consistent with the appellant's prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging insufficient motivation is inadmissible if it lacks specific factual or legal grounds to support the criticism, rendering the lower court's decision immune from censure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Laiola Gaetano, nato a Palermo il 10.04.1977 avverso la sentenza del 03/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata applicazione del minimo edittale della pena prevista per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta del tutto privo di specificità, non indicando i dati di fatto o le ragioni di diritto che sorreggono la censura;
Considerato, inoltre, che tale motivo risulta manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio appare logica e immune da censure, avendo la Corte d'appello ritenuto congrua e proporzionata la pena applicata alla luce della spregiudicatezza del ricorrente nella commissione del reato di evasione, risultando il predetto gravato da plurimi precedenti, anche per reati della stessa indole; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/