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Ordinanza — n. 24074/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24074/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24074/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTONE MICHAEL nato a TORINO il 11/09/1993 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA letto il ricorso proposto nell'interesse di Michael Bottone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, correlati allo stato di astinenza del prevenuto e alla sua asserita necessità di procurarsi dello stupefacente, già i adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e Mari argomenti giuridici dal giudice di merito.14A- . ,7 rilevato ché all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24074/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ,7 rilevato ché all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti inesigibile malgrado lesioni salute trattamento residenziale delle dipendenze allontanamento nonostante motivi di salute perizia psichiatrica insufficiente spese per malattia prese in carico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
,7 rilevato ché all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTONE MICHAEL nato a TORINO il 11/09/1993 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA letto il ricorso proposto nell'interesse di Michael Bottone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, correlati allo stato di astinenza del prevenuto e alla sua asserita necessità di procurarsi dello stupefacente, già i adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e Mari argomenti giuridici dal giudice di merito.14A- . ,7 rilevato ché all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2023.