Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to generic lack of motivation and unargued principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Salah Badredine's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the appeal because it relied on general principles rather than specific arguments and cited generic defects in the lower court's reasoning that were refuted by the contested judgment. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the criminal liability or drug efficacy issues raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it rests on general principles and alleges generic defects of motivation that are refuted by the contested judgment, particularly when the issues raised were not properly argued in the lower appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAH BADREDINE nato il 14/06/1992 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salah Badredine avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su indicazioni di principio e denunziati difetti di motivazione genericamente addotti, comunque smentiti dalla sentenza impugnata ( quanto alla puntualità del motivare rispetto al giudizio di responsabilità nonchè in ordine alla efficacia drogante della sostanza detenuta), peraltro anche relativi a temi non prospettati con l'appello ( il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art 62 n. 2 cp, anche nel caso comunque non argomentato quanto ai relativi presupposti legittimanti assertivamente pretermessi dai giudici del merito) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2