Criminal appeal dismissed; plea procedure bars nullity claims for non-Italian speakers; confiscation upheld.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Peric Novak inadmissible as manifestly unfounded. The appellant, an alloglotta who does not speak Italian, challenged the simplified plea procedure due to alleged lack of translation for procedural acts. The court ruled that the simplified plea procedure explicitly precludes such nullity objections for non-Italian speakers, while upholding the confiscation of vehicles used in drug trafficking based on an unreviewable merit assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Sez. 2, n. 6575/2016; Sez. 6, n. 10983/2009: The simplified plea procedure precludes alloglotta defendants from raising nullity objections based on the lack of translation of procedural acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERIC NOVAK nato il 24/06/1980 avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 131)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Peric Novak - unitamente alla memoria depositata - avverso sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché manifestamente infondato. Il costante e pacifico orientamento della Suprema Corte è nel senso che l'accesso al rito semplificato del cd. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Rv. 266198 - 01;
Sez. 6, n. 10983 del 19/11/2009 - dep. 2010, Rv. 246677 - 01). Per quanto attiene alla confisca degli autoarticolati, il provvedimento impugnato ha compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla confiscabilità degli stessi, stante la riscontrata sussistenza del nesso di strumentalità tra l'attività criminosa di spaccio di stupefacenti e i beni in sequestro, utilizzati per il trasporto della droga, sulla base di una valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consi liere estensore Il