Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24056/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to merit review, correcting fine terminology to 'fine' instead of 'penalty'.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals inadmissible because they contained impermissible criticisms regarding fact-finding and evidence evaluation reserved for the trial judge. The defense argued against the conviction, but the court upheld the conviction based on a calibrated breathalyzer test and the defendant's lack of driving license. While dismissing the appeal, the court corrected the legal terminology of the monetary penalty from 'fine' to 'fine' under Article 619 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 619, comma 2 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they challenge the factual reconstruction or evidence assessment, which remain the exclusive competence of the court of first instance, though the court may correct legal terminology errors in the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Court of Cassation factual reconstruction evidence evaluation legal terminology correction monetary penalty driving offense applicabilità del regolamento Dublino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 619, comma 2 c.p.p.
Visto l'art. 619, comma 2 c.p.p., rettifica la denominazione della pena pecuniaria inflitta al ricorrente con la sentenza impugnata, sostituendo il termine 'multa' con quello 'ammenda' sia nella motivazione che nel dispositivo della medesima.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
art. 62-bis cod. pen
Anche il diniego dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 619 cod. proc. pen
Va solo rettificata ex art. 619 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
art. 619, comma 2 c.p
Visto l'art. 619, comma 2 c.p.p., rettifica la denominazione della pena pecuniaria inflitta al ricorrente con la sentenza impugnata, sostituendo il termine 'multa' con quello 'ammenda' sia nella motivazione che nel dispositivo della medesima.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIPIONE DANIELE nato a LOCRI il 23/08/1978 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 112)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti dai difensori di Daniele Scipione avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, è stato insindacabilmente accertato che l'etilometro utilizzato era stato revisionato tre mesi prima, per cui il test era stato eseguito con apparecchiatura in regola e funzionante. Anche il diniego dell'art. 62-bis cod. pen. è stato compiutamente motivato con la riscontrata superficialità del comportamento dell'imputato, privo di abilitazione alla guida e anche autore di un comportamento (uscita dall'abitazione) che all'epoca gli era vietato. Va solo rettificata ex art. 619 cod. proc. pen. la specie della pena pecuniaria irrogata in sentenza, trattandosi chiaramente di ammenda e non di multa in relazione alla natura contravvenzionale del reato ascritto al prevenuto.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eiiuro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 619, comma 2 c.p.p., rettifica la denominazione della pena pecuniaria inflitta al ricorrente con la sentenza impugnata, sostituendo il termine 'multa' con quello 'ammenda' sia nella motivazione che nel dispositivo della medesima. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Con ere est