Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft, rejecting attempted theft defense due to full control over stolen property.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fabrizio Facoetti inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for theft. The appellant argued for attempted theft, but the court found the defendant had achieved full control over the stolen bicycle shortly before being caught. Consequently, the court affirmed the conviction, rejected the statutory mitigation for minor theft due to the item's high value, and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court established that when a defendant seizes property and exercises full dominion over it, even briefly, the crime is consummated theft rather than attempted theft, precluding the application of mitigating provisions for minor theft based on the value of the object.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACOETTI FABRIZIO nato a BERGAMO il 27/10/1976 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 110)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Fabrizio Facoetti avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, risultando pacificamente accertato dai giudici territoriali che l'imputato era stato sorpreso dai carabinieri in possesso di una cyclette che era stata poco prima sottratta dal giardino di un'abitazione, in tal modo avendo conseguito, sia pure per breve tempo, la piena signoria del bene sottratto: di qui la legittima esclusione dell'ipotesi del tentativo invocata dalla difesa.
Anche il trattamento sanzionatorio risulta impeccabilmente argomentato, con esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in ragione dell'entità (900 euro) del prezzo del bene sottratto, nonché per l'applicazione del minimo edittale del reato per cui si procede. Segue, a norma dell'art. 616 c:.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso