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Ordinanza — n. 24053/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible factual review and procedural changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24053/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Barbera inadmissible because it contained impermissible criticisms of the lower court's factual reconstruction and evidence evaluation. The appellate court had already established the existence of an unauthorized electrical connection and assessed Barbera's recidivism based on prior property crimes. Although the relevant offense became subject to private prosecution due to new legislation, the Court held that the inadmissibility of the appeal precluded any examination of the new procedural requirement.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal declared inadmissible for containing impermissible factual criticisms does not allow the Court to examine subsequent legislative changes converting the offense to private prosecution, as the inadmissibility creates a substantive res judicata effect.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review private prosecution res judicata procedural change criminal liability Cassation review facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
d.lgs. n. 150/2022
A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si proc:ede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 29/10/1962 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 104)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso - unitamente alle note scritte - proposto da Antonino Barbera avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto a lui ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché- l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. 'doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente riscontrato la sussistenza del reato sulla scorta di quanto incontestabilmente accertato dai tecnici Enel in ordine all'esistenza di un allaccio abusivo alla linea elettrica, idoneo a servire l'abitazione del prevenuto, tanto che, una volta rimosso tale allaccio, cessavano di funzionare le luci esterne dell'immobile di pertinenza del Barbera; peraltro, i giudici territoriali hanno anche osservato che al momento del sopralluogo dei tecnici l'abitazione del prevenuto fruiva di energia elettrica in assenza di regolare contratto di fornitura.

Quanto alla recidiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato in merito, avendo evidenziato la maggiore pericolosità sociale del prevenuto palesatasi con la commissione del reato in disamina in rapporto alla "coerenza" dei precedenti a carico (tutti per reati contro il patrimonio e a scopo di lucro). A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si proc:ede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 april